Statuto
Agosto 8, 2024 2024-08-08 8:45Statuto
Statuto
ASSOCIAZIONE FIORENTINA
DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
Componente della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
in the Public Sector (EFPP)
SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
(Istituto abilitato dal MURST – D.M. n°. 4140/11/2000)
Via Ricasoli, n° 7 – 50122, Firenze – Tel/fax: 0552654044
e.mail:assfiopp@hotmail.com – website: www.psychomedia.it/afpp
PREMESSA
La presente premessa costituisce parte integrante dello Statuto della “Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica” (A.F.P.P.).
In essa vengono indicate alcune motivazioni che fondano il presente Statuto e vengono chiariti alcuni concetti teorico-operativi cui lo Statuto fa riferimento. L’Associazione è sorta come aggregazione iniziale di Psicologi e Psichiatri con esperienza di analisi personale, impegnati nel lavoro pubblico e nel privato, i quali hanno sentito la necessità di costituire un organismo che potesse essere impiegato per promuovere al suo interno la formazione professionale dei propri membri.
Essa ha come fondamentale riferimento la teoria psicoanalitica freudiana e i successivi orientamenti teorici dell’International Psychoanalytical Association (I.P.A.) e persegue un modello formativo e operativo psicoterapeutico coerente con gli enunciati della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (E.F.P.P.) Tale processo di formazione è indirizzato alla qualificazione di psicoterapeuti psicoanalitici; in particolare si propone di favorire negli iscritti una approfondita capacità di comprensione del rapporto psicoterapeutico, seguendo un programma organico che tenga conto dell’attività clinica e delle acquisizioni teoriche specifiche.
Punto di riferimento costante della formazione è, sia la formazione individuale, sia l’apprendimento in gruppo. Una particolare attenzione viene data all’attività di ricerca e allo studio dei problemi metodologici derivanti dall’impiego della psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico nelle strutture pubbliche.
L’Associazione stabilisce autonomamente il proprio programma avvalendosi anche del parere di esperti esterni, ed adeguandosi inoltre ai criteri per la qualificazione di psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico riconosciuti in campo nazionale ed internazionale.
COSTITUZIONE
Art.1
E’ costituita in Firenze una associazione culturale denominata “Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica” con sede in Via Ricasoli 7, 50123 Firenze, d’ora in poi denominata “Associazione”. La variazione di indirizzo che potrà essere deliberata dal Comitato Esecutivo non costituisce modifica dello Statuto.
SCOPI
Art.2
L’Associazione, con esclusione di ogni finalità di lucro, si costituisce come gruppo di formazione permanente ed ha i seguenti scopi:
a) promuovere l’aggiornamento e la formazione permanente psicoterapeutica ad indirizzo psicoanalitico dei soci;
b) contribuire alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione metodologica delle psicoterapie psicoanalitiche secondo l’orientamento contenuto nella premessa;
c) stabilire contatti con altre Associazioni, Enti e singoli ricercatori nazionali e stranieri nel campo della psicoterapia. In questa prospettiva l’Associazione può associarsi e confederarsi con altre Associazioni italiane e straniere che abbiano una tradizione di formazione di psicoterapeuti, tenuto conto della compatibilità dei rispettivi statuti;
d) organizzare al suo interno un istituto di formazione e specializzazione in psicoterapia psicoanalitica.
Strumento privilegiato di diffusione delle idee e delle esperienze è la rivista dell’ Associazione, “Contrappunto”.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie ed immobiliari che si renderanno necessarie.
Art.3
L’Associazione ha durata illimitata.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 4
Il patrimonio sociale è costituito sia dalle quote sociali che ogni socio o partecipante è tenuto a versare secondo l’ammontare e le modalità determinate annualmente dall’ Esecutivo e ratificate dall’assemblea, sia da sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Privati. Ogni socio fondatore e ordinario si renderà garante per l’obbligazione contratta dalla associazione in misura pari a cinque volte la quota sociale annuale.
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
SOCI
Art.5
Potranno far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari coloro che
1. abbiano conseguito il diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica rilasciato dalla Scuola di Specializzazione della Associazione
2. abbiano terminato il programma secondo i requisiti richiesti dalla SIEFPP (sezione Italiana della EFPP)
3. previo parere favorevole del Comitato Organizzativo, abbiano fatta regolare domanda di associatura al Presidente ed abbiano ricevuto approvazione dall’Assemblea Generale dei Soci Per casi di comprovata formazione, esperienza e capacità professionali, verranno vagliate dal Comitato Organizzativo singole situazioni di iter formativi diversi.
Art.6
Partecipano all’Associazione: i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.
Sono:
1. Soci fondatori: i sottoscrittori dell’atto di costituzione;
2. Soci ordinari: coloro la cui domanda è stata accettata dall’ Assemblea secondo quanto stabilito dall’Art. 6. Tale qualifica successivamente rimane legata al mantenimento del rapporto con l'”Associazione”, al pagamento delle quote di iscrizione e degli oneri associativi ed alla partecipazione attiva alle iniziative scientifiche di essa;
3. Soci onorari: coloro che, su delibera assembleare, vengono associati per particolari motivi di valore scientifico e/o professionale, e contribuiscono all’attività formativa e di ricerca dell’ “Associazione”
Art.7
Candidati all’associatura sono coloro che hanno già conseguito il diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica rilasciato dalla Scuola di Specializzazione della Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica , ma non hanno ancora completato la formazione richiesta dalla SIEFPP. I candidati all’associatura sono ammessi a partecipare con quota annuale alle attività culturali e di formazione permanente dell’Associazione. Non sono ammessi a ricoprire alcuna carica sociale né a ricoprire ruoli di docenza.
ORGANI
Art 8
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea
2. il Comitato Organizzativo
3. l’Esecutivo
4 Collegio dei probiviri
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari; essa viene convocata almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, in tutti i casi in cui l’Esecutivo lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei membri dell’Assemblea. L a convocazione deve avvenire a mezzo posta elettronica con segnalazione di ricezione oppure – ove non disponibile – con lettera, almeno quindici giorni prima della data stabilita. Ciascun socio ha diritto a un voto e può rappresentare due soli assenti del quale abbia delega scritta. Il numero legale dell’Assemblea è, in prima convocazione, di due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione, l’Assemblea procede e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 9
L’ Assemblea, con il voto a maggioranza semplice, ha il potere di:
* approvare il bilancio annuale redatto dal Tesoriere;
* ratificare o respingere le nuove ammissioni;
* deliberare in materia di giudizio in ordine alla perdita della qualifica di socio;
* eleggere a scrutinio segreto i membri eleggibili dell’esecutivo [Presidente, Segretario, Segretario scientifico, Rappresentante presso la Sezione Italiana della EFPP (SIEFPP) , Tesoriere];
* ratificare o respingere la nomina del Direttore della scuola.
* ratificare o respingere con motivazione e riformulare i programmi e l’organizzazione proposti dall’Esecutivo.
Art. 10
Il Comitato Organizzativo è composto dai soci fondatori, dai membri dell’Esecutivo e dal Direttore redazionale di Contrappunto . Si riunisce almeno quattro volte l’anno per:
1. programmare l’orientamento scientifico e culturale dell’Associazione;
2. proporre all’Assemblea la nomina dei soci onorari, dei nuovi soci e di eventuali psicoterapeuti con analoga formazione che abbiano fatto richiesta di associatura; 3. nominare annualmente, su proposta del Consiglio dei docenti, i docenti dei corsi di formazione e quelli con funzioni di training. Nelle votazioni, in caso di parità numerica, il voto del Presidente vale doppio.
Art.11
L’Esecutivo, resta in carica per 4 anni ed è composto da sei membri: Presidente, Segretario, Segretario scientifico, Tesoriere, Direttore della Scuola di Specializzazione della Associazione, Rappresentante presso la SIEFPP. Il Presidente, il Segretario, il Segretario scientifico, il Rappresentante presso la Sezione Italiana della EFPP (SIEFPP) e il Tesoriere sono eletti dall’Assemblea.
Il Direttore della Scuola deve essere Socio ordinario da almeno 4 anni, ed è eletto dai Docenti della stessa scuola, soci della AFPP. Il Presidente deve essere Socio ordinario da almeno 4 anni e non è rieleggibile consecutivamente. Le altre cariche sono rinnovabili. Alle cariche associative non spetta alcuna retribuzione Qualora un membro dell’Esecutivo non possa più esercitare la propria funzione, il Presidente affiderà l’incarico ad altro socio sino alla successiva assemblea. Ai membri dell’Esecutivo, potranno essere attribuite dal Regolamento interno altre cariche funzionali.
Art.12
L’Esecutivo, sentito il parere del Comitato Organizzativo, programma ed organizza annualmente le attività dell’Associazione e a tal fine può istituire commissioni tecnico-consultive. Esso ha il compito di promuovere l’attività scientifica e culturale svolta dai soci, favorendone lo scambio. Ha inoltre funzione di verificare l’adempimento degli impegni statutari da parte dei soci.
Art.13
L’Esecutivo delibera, per quanto di sua pertinenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, stante il numero minimo di quattro membri. Nelle votazioni, in caso di parità numerica, il voto del Presidente vale doppio.
Art.14
L’Associazione può avvalersi per le sue attività formative e didattiche anche di specialisti esterni di particolare competenza nel campo psicoterapeutico e psicoanalitico.
Art.15
La rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, il quale potrà delegarla in tutto o in parte ad altri membri dell’Esecutivo per singoli atti. Per il rilascio di quietanze liberatorie ad Amministrazioni Pubbliche o Private occorre invece la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.
Il Segretario Scientifico organizza e coordina l’attività scientifica dell’Associazione, previo accordo sulle linee guida con il Comitato Organizzativo, avvalendosi della collaborazione di altri Soci con particolare competenza (Commissione Scientifica), mantenendo uno stabile collegamento con le attività Redazionali e con il lavoro di ricerca e studio portato avanti dalla Scuola. Tale attività viene sottoposta all’approvazione dell’Esecutivo.
Il Segretario Scientifico si impegna a presentare una relazione annuale all’Assemblea dei Soci, che potrà approvare o respingere il programma scientifico. Il Segretario ha l’obbligo di tenere aggiornato l’elenco dei soci, curare l’applicazione delle norme statutarie, la corrispondenza e sovrintende al lavoro della segreteria in genere. Assolve, ove si renda necessario le funzioni del Presidente. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili ed unitamente al Presidente rilascia quietanze liberatorie; cura inoltre la redazione dei bilanci da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea.
Il Direttore della Scuola sottopone l’attività didattica e organizzativa della Scuola all’approvazione dell’Esecutivo che ne risponde all’Assemblea dei Soci. Il Rappresentante della AFPP presso la Sezione italiana della SIEFPP mantiene i collegamenti tra l’Associazione e la Federazione.
Collegio dei Probiviri
E’ costituito da 3 soci non aventi altre cariche sociali, eletti dall’Assemblea fra coloro che abbiano maturato una anzianità nell’Associazione di almeno 5 anni. Ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra l’Associazione ed i singoli Soci per quanto riguarda l’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e di tutte quelle regole di correttezza e moralità accettate dalla comunità scientifica internazionale. Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal Membro anagraficamente più anziano. Informa il Socio della procedura in atto, raccoglie l’eventuale documentazione necessaria, lo convoca e successivamente può emettere provvedimento di censura o esclusione. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice. Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Comitato Esecutivo per la necessaria ratifica. Nella prima riunione dell’Assemblea successiva al provvedimento, ne viene data comunicazione ai Soci.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Art.16
La Scuola di Specializzazione dell’AFPP organizza e gestisce Corsi Quadriennali di Specializzazione per l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta psicoanalitico, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti leggi. La Scuola di Specializzazione è gestita dal Presidente dell’Associazione coadiuvato dal Direttore della Scuola.
Art.17
1. La Scuola riconosce il numero programmato limitato come criterio della formazione.
2. Per ogni corso viene ammesso il numero massimo di allievi indicato dalle direttive ministeriali.
3. Per l’ammissione al corso sono richiesti i seguenti requisiti:
4. Essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia o in Psicologia (Laurea Specialistica quinquennale);
5. Essere iscritto ai rispettivi Albi Professionali;
6. Una psicoterapia psicoanalitica o psicoanalisi personale, ad indirizzo freudiano, con una frequenza di almeno tre sedute settimanali, della durata minima di 4 anni , che si svolga con un terapeuta riconosciuto idoneo dall’Associazione;
7. Aver superato i colloqui di ammissione.
8. Per conseguire la qualifica di Psicoterapeuta Psicoanalitico individuale con adulti, l’allievo dovrà:
9. Avere seguito, durante il corso, seminari teorici e clinici sulla psicoterapia psicoanalitica e le sue applicazioni. Tali seminari devono svolgersi in un arco di quattro anni e rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 11.11.1998, n.509 e successivi;
10. Aver effettuato almeno un totale di 150 ore di supervisione relative a due casi di psicoterapia psicoanalitica individuale. Le supervisioni dovranno essere effettuate con un supervisore dell’Associazione o con un docente riconosciuto e dovranno avere carattere continuativo;
11. Avere effettuato esperienze cliniche in settings di lavoro diversi. Tali esperienze cliniche devono aver fornito all’allievo la conoscenza di un’ampia gamma di disturbi psichici e la conoscenza di modalità differenti di terapia. Devono inoltre aver affinato la capacità dell’allievo di cogliere le implicazioni peculiari del lavoro istituzionale.
12. Al termine del corso di formazione quadriennale, la Scuola di formazione, accerterà l’idoneità personale e l’evoluzione dell’Allievo attraverso appositi esami e rilascerà il diploma di abilitazione alla professione di Psicoterapeuta Psicoanalitico. Tale diploma costituisce titolo indispensabile per la richista di associaturaall’A.F.P.P.
13. Per quanto qui non specificato si fa riferimento al regolamento interno della Scuola.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Art.18
L’appartenenza all’Associazione cessa per dimissioni, morosità oltre i due anni, e qualora l’Assemblea riscontri evidenti violazioni dei principi informatori e statutari dell’Associazione stessa.
Art.19
Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione con il voto favorevole del 50% + 1 dei Soci Ordinari e con il consenso dei due terzi dei Soci Fondatori.
Art.20
Per dichiarare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto di due terzi dei soci. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà nominare tra i soci uno o più liquidatori per i provvedimenti di competenza. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.21
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia.